Una domanda che spesso ci si pone è quella che riguarda la differenza tra PEC (leggi articolo su PEC) e posta raccomandata. Sono uguali? Una delle due ha dei vantaggi rispetto all’altra?
Formalmente la Posta certificata è, da un punto di vista meramente legale, equiparabile alla raccomandata. Ambedue i sistemi consentono di ottenere prova dell’invio e del ricevimento della comunicazione. Esistono però delle differenze, anche piuttosto rilevanti, tra questi due mezzi di trasmissione di atti ed informative. Differenze a tutto vantaggio della PEC.
Una prima sostanziale differenza risiede nella esaustività della PEC. La posta certificata, infatti, non solo offre prova dell’invio e del ricevimento, ma anche del contenuto (i.e. del testo del messaggio). Il contenuto viene certificato dal gestore della posta certificata ed offre un grosso vantaggio nei casi di contestazione sui contenuti e sull’oggetto della comunicazione. Nella raccomandata ciò non è possibile o comunque è molto più difficile.
Un punto a sfavore della PEC risiede nella impossibilità di certificare eventuali allegati, o meglio, nel poter dimostrare il contenuto di essi. Nel caso dell’allegato, quindi, è possibile solo certificare il suo invio ma non il suo contenuto. L’unica soluzione a tale problema consiste nel riportare i contenuti degli allegati all’interno del messaggio. Tale procedura non impedisce di inviare l’allegato che, probabilmente, sarà caratterizzato da una migliore formattazione e magari inserito su carta intestata.
Un altro vantaggio della PEC rispetto alla raccomandata cartacea è la certificazione della sua immodificabilità.
Il gestore della posta certificata, infatti, garantisce, tramite firma elettronica qualificata, la provenienza, l’autenticità e l’integrità del testo contenuto nella mail.
Tale garanzia non è invece possibile nel caso della raccomandata dove il ricevente può sempre asserire che il messaggio era incompleto e magari carente di fogli che completassero il senso della missiva. In alcuni casi tale obiezione ha invalidato la raccomandata.
Terzo punto: La PEC dimostra anche l’ora di consegna; dato che in alcuni casi è di fondamentale importanza.
Va chiarito che la PEC ha valenza legale solo se ambedue le parti sono muniti di indirizzo mail certificato.
Quali sono i dati da conservare ed eventualmente da esibire in fase dibattimentale?
Sia per i messaggi inviati che per quelli ricevuti occorre conservare la ricevuta di consegna (i.e. “postacert.eml“ che contiene il messaggio originale ed eventuali allegati ed il file “daticert.xml” contenente tutti i dati relativi all’invio ovvero mittente, gestore, destinatari, oggetto, data e codice id).
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